Nel caso in cui lo statuto ed il regolamento comunale di funzionamento prevedano diversamente in merito al preavviso minimo per la convocazione del Consiglio, deve essere considerato prevalente quanto indicato nel regolamento: è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 25 febbraio 2021, n. 259.
Nel caso specifico, lo statuto prevedeva un preavviso ai consiglieri di cinque giorni, mentre il regolamento di funzionamento del Consiglio richiedeva uno di quattro giorni: nel dirimere la questione, i giudici veneti hanno evidenziato che l’art. 38 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) riserva la disciplina del funzionamento del Consiglio Comunale alla specifica fonte regolamentare, a favore della quale deve, quindi, essere risolto l’eventuale contrasto con le concorrenti disposizioni statuarie.