Nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale per dimissioni irrevocabili del Sindaco (ex art. 53, comma 3, del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000) e nomina di un Commissario straordinario per la gestione dell’ente, la relazione di fine mandato non può essere sottoscritta dal Commissario ma dal Sindaco dimissionario: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 14/2021/VSG dello scorso 17 febbraio, confermando un orientamento già espresso in passato dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2016/QMIG.
Secondo i giudici contabili, infatti, la relazione di fine mandato costituisce un atto proprio del Sindaco non demandabile al Commissario straordinario nominato a seguito dello scioglimento dell’organo consiliare, stante la ratio voluta dal legislatore di far conoscere agli elettori l’attività della consiliatura terminata; sul Sindaco, pertanto, incombe sempre l’obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i suoi rapporti con il Comune.