Posto che, secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”, l’atto con cui si procede all’annullamento dell’aggiudicazione a causa della verifica negativa deve ritenersi vincolato e di mero ritiro, avendo ad oggetto un’aggiudicazione inefficace: è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 8 febbraio 2021, n. 172, ribadendo un orientamento già noto in giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II ter, sent. 17 luglio 2018, n. 8011).
Secondo i giudici veneti, in tale circostanza non si è dinanzi ad un’ipotesi di annullamento e, conseguentemente, non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/90 (in tal senso, cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. 7 dicembre 2020, n. 864; Milano, sez. IV, sent. 30 luglio 2018 n. 1868; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 dicembre 2018, n. 7056; TAR Roma, Lazio, sez. III, sent. 11 marzo 2020, n. 3142); ed infatti, la proposta di aggiudicazione è idonea a far nascere in capo all’interessato solo una mera aspettativa alla definizione positiva del relativo procedimento.
Al contrario, tale comunicazione è prevista quando l’amministrazione, anche per ragioni di opportunità, non intenda addivenire alla stipula del contratto (art. 32, comma 8, del Codice).