Legittimo prevedere due diverse modalità di convocazione del Consiglio per bilancio e variazioni

Lo Statuto comunale può legittimamente prevedere un diverso regime di sedute consiliari per l’approvazione del bilancio e per le variazioni di quest’ultimo, rispettivamente, in sessione ordinaria e straordinaria: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. II bis, nella sent. 11 febbraio 2021, n. 1731.

Secondo i giudici capitolini, infatti, il TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) appresta per le delibere di variazione una disciplina apposita e distinta rispetto a quella prevista per l’approvazione del bilancio (basti considerare, a mero titolo di esempio, che le deliberazioni di variazione del bilancio possono essere adottate dalla Giunta in via di urgenza, ex art. 42, comma 4, e art. 175, in deroga alla generale riserva di competenza di cui all’art. 42).

Peraltro, proprio la natura eccezionale e solo eventuale delle variazioni di bilancio comporta che esse siano deliberate dal Consiglio in sessione straordinaria e non ordinaria.

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