La natura della procedura di selezione degli incarichi ex art. 110, comma 1, del TUEL

La procedura di selezione per il conferimento di incarichi di natura direttiva “a contratto”, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL (Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) difetta in radice dei requisiti del concorso ed è connotata dal carattere fiduciario della scelta da parte del Sindaco, operata nell’ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei sulla base dei requisiti di professionalità: è quanto ribadito dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 10 febbraio 2021, n. 279, confermando un orientamento consolidato (cfr., ex multis, Cass. civ., SS.UU., 4 settembre 2018, n. 21600; TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. 10 marzo 2020, n. 108).

Ed infatti, come evidenziato in precedenza dal Consiglio di Stato, nelle procedure ex art. 110, comma 1, TUEL è comunque “assente una procedura di valutazione assoluta, attraverso prove scritte ed orali, della capacità dei candidati, ed essendo invece prevista una procedura comparativa fondata sulla valutazione dei soli titoli posseduti dai candidati e su di un colloquio, volto evidentemente ad apprezzare, in funzione della fiduciarietà dell’incarico da caricare, le capacità in concreto del candidato in relazione alle funzioni da svolgere, risultando del tutto irrilevante – ai fini della configurazione come effettiva procedura concorsuale – la predisposizione di una graduatoria degli idonei” (sez. V, sent. 3 maggio 2019, n. 2867).

Secondo i giudici catanzaresi detta procedura non consiste in una selezione comparativa di candidati svolta sulla base dei titoli o prove di finalizzate a saggiarne il grado di preparazione e capacità, da valutare (gli uni e le altre) attraverso criteri predeterminati, essendo piuttosto finalizzata ad accertare, tra coloro che hanno presentato domanda, quale sia il profilo professionale maggiormente rispondente alle esigenze di copertura dall’esterno dell’incarico dirigenziale.

La natura della selezione in discorso ha una conseguenza pratica importante in materia di impugnazione degli atti da chi si ritiene leso: la giurisdizione, infatti, non appartiene al giudice amministrativo ma a quello ordinario.

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