Aumento dell’indennità del Sindaco nei piccoli Comuni: necessario il cofinanziamento dell’ente

Il comma 8 bis dell’art. 82 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), introdotto dall’art. 57-quater, comma 1, del DL n. 124/2019, prevede che “la misura dell’indennità di funzione, di cui al presente articolo, spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti è incrementata fino all’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.

Il decreto del Ministro dell’Interno, assunto in data 23 luglio 2020, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, all’art. 1 ha stabilito che “Le misure mensili dell’indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all’art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all’85 per cento della misura dell’indennità  stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.

Sempre il summenzionato D.M. 23 luglio 2020, all’art. 2, comma 1, prevede:

1. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco, di cui all’art. 1 del presente decreto, e’ concesso, a decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione da 1.001 a 3.000 abitanti, di cui all’allegato A) al presente decreto.

  1. Il comune beneficiario è tenuto a riversare sul Capo XIV – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero dell’interno» – art. 03 «recuperi, restituzioni e rimborsi vari» l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario, per la copertura del maggior onere relativo all’incremento dell’indennità di funzione del sindaco”.

Con riferimento al contributo statale, quest’ultimo, in relazione ai sopra riferiti criteri demografici, attraverso il citato allegato A), del menzionato decreto ministeriale, viene quantificato, rispettivamente, in euro 3.287,58 ed in euro 2.365,85.

Intervenendo sulla materia, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nella delib. n. 12/2021/SRCPIE/PAR, depositata lo scorso 29 gennaio, ha evidenziato che l’incremento di cui al comma 8-bis non opera ex lege ma richiede l’espressione di una scelta decisionale, rimessa, comunque, all’ente, con conseguente decorrenza dell’incremento dell’indennità dalla data di esecutività del pertinente atto deliberativo di giunta.

A conferma della necessità di una previa delibera del Comune, diretta all’ individuazione dell’entità dell’aumento da accordare e delle risorse all’uopo necessarie, depone proprio la formulazione della norma, la quale non quantifica la misura esatta e fissa dell’incremento in oggetto ma ne fissa un tetto massimo nella misura “dell’85 per cento della misura dell’indennità spettante ai sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.

Soccorre, peraltro, in tal senso, il secondo comma dell’articolo 57-quater del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, introduttivo del nuovo comma 8-bis, il quale contribuisce a dettagliare l’attuazione di tale incremento: “a titolo di concorso alla copertura del maggior onere, sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, previsto dalla disposizione di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, cui si provvede, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa, di cui all’ articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208”.

Inoltre, già in precedenza la Corte (sez. controllo Liguria, delib. n. 98/2020) ha ritenuto la quota di contributo statale “…vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge, ossia al concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco”: ciò in quanto l’art. 2, comma 2, del D.M. 23 luglio 2020 sopracitato, nel sottolineare la cogenza del vincolo di destinazione, sancisce che le quote non utilizzate, per la finalità menzionata, devono essere riversate allo Stato.

Conseguentemente, stante il chiaro disposto letterale della norma (“il Comune è tenuto a riversare […] l’importo del contributo non utilizzato”), le somme sono sottratte alla disponibilità dell’ente, gravando sulle stesse, per legge, “un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del sindaco” (il quale è titolare della facoltà di rinunciare all’indennità, essendo quest’ultima un diritto di credito per sua natura disponibile; in ogni caso, gli effetti del negozio giuridico rimarrebbero circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante, non potendo incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, deducendosi che la volontà del privato non possa mutare la destinazione di una somma, allorché la stessa, come nella fattispecie, sia stata stabilita inderogabilmente dalla legge).

Proprio la previsione “a titolo di concorso”, alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, di cui all’art. 2, comma 1, del decreto Ministro dell’Interno 23 luglio 2020, come chiarito dalla giurisprudenza contabile, presuppone implicitamente una specifica statuizione dell’ente interessato, che determini l’indennità di funzione, nonché “una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento entro il limite di legge che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto” (cfr., Sezione di controllo della Lombardia, deliberazione n. 67/2020).

L’interpretazione, nel senso precisato, della suddetta norma, formulata con riguardo ai soli sindaci dei comuni fino a 3.000 abitanti, all’evidente fine di contrastare la carenza di candidature alle elezioni amministrative dei piccoli Comuni, peraltro, conforme alla ratio legis di contemperamento dello stimolo all’accesso alle cariche pubbliche, nelle realtà territoriali minori, con il contenimento della spesa istituzionale, merita la condivisione di questa Sezione.

Quindi, come già affermato in precedenza dalla giurisprudenza contabile (vedi sez. contr. Lombardia, delib. n. 129/2020), pur essendo riconosciuta agli enti ampia autonomia nel deliberare il “quantum” dell’incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di Sindaco, entro il limite legale e compatibilmente con la rispettiva situazione finanziaria, tuttavia deve ritenersi vietato l’incremento dell’indennità in oggetto basato solo nella misura del contributo statale, fissato a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell’incremento dell’indennità, con la conseguente necessità per ciascun ente di cofinanziare l’incremento in parola con ulteriori fondi propri. Ed infatti, la stessa disposizione, nell’implicare, per la sua attuazione, un cofinanziamento da parte dell’ente locale, secondo i giudici “pare supporre, necessariamente, a carico dello stesso ente, all’atto della determinazione del quantum dell’incremento, una complessiva valutazione sulla misura dell’aumento, ovviamente, entro il limite di legge, che risulti compatibile con la propria situazione finanziaria nel singolo caso concreto”.

 

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