L’importanza di una collaborazione attiva con i legali incaricati dal Comune secondo la Corte dei conti

Il Comune non solo deve provvedere al costante monitoraggio del contenzioso in essere ma deve anche avviare un’attiva collaborazione con i legali incaricati, favorendo, ove se ne ravvisino i presupposti di convenienza, componimenti bonari delle vertenze e acquisendo, a conclusione di ogni fase o grado di giudizio, il parere scritto del legale incaricato in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio: è quanto raccomandato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Lazio, nella delib. n. 1/2021/PRSE, depositata lo scorso 25 gennaio.

Il coinvolgimento degli avvocati incaricati di assistere il Comune nelle controversie è fondamentale anche per la corretta quantificazione del fondo contenzioso: ed infatti, è compito di detti professionisti esprimersi sulla probabilità di soccombenza, fondamentale per il calcolo dell’accantonamento necessario, su cui l’organo di revisione è chiamato ad esprimersi in merito alla congruità (cfr. il paragrafo 5.2, lett. h) dell’Allegato 4/2 (principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

Nella delibera citata, i giudici hanno ritenuto corretto il comportamento dell’ente che, nel regolamento relativo all’affidamento degli incarichi di rappresentanza legale in giudizio:

  • aveva istituito l’elenco degli avvocati esterni, aggiornato ogni anno, suddiviso in cinque sezioni (contenzioso civile, lavoristico, amministrativo e di contabilità pubblica, penale/tributario/societario);
  • aveva previsto la possibilità, in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell’apposito elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione;
  • aveva indicato di corrispondere il compenso interamente a saldo a definizione del giudizio, salva la possibilità di un anticipo non superiore all’ammontare delle sole spese vive sostenute dal legale, con acquisizione di idonei documenti giustificativi;
  • aveva precisato che il compenso del professionista era onnicomprensivo di tutte le attività inerenti all’incarico affidato, compreso delle procedure per il recupero in caso di sentenza favorevole all’Ente, esclusa l’attivazione delle procedure esecutive nei confronti del creditore;
  • aveva previsto che il compenso determinato non poteva essere variato in aumento salvo che per sopravvenuta e comprovata maggiore onerosità delle prestazioni rispetto a quelle inizialmente previste, opportunamente relazionate e documentate a cura del professionista incaricato e preventivamente autorizzate dal dirigente dell’Ufficio contenzioso;
  • aveva previsto, nell’ottica di mantenere il controllo della spesa, l’obbligo del legale ad astenersi dall’espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa.

 

 

 

 

 

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