Rischiosa la mancanza del cig in fattura elettronica

Il decreto legge 66, oltre a rendere obbligatorio il cig nella fattura elettronica, elenca, nell’Allegato 1, espressamente le seguenti cause di esclusione: acquisti e locazioni di immobili; servizi di arbitrato e conciliazione; servizi finanziari forniti dalla Banca di Italia; contratti di lavoro; appalti amministrazioni aggiudicatrici; acquisto di acqua ed energia all’ingrosso; contratti di pura sponsorizzazione; prestazioni socio sanitarie in regime di accreditamento senza gara; scelta socio privato società miste. Purtroppo, però, fa salve le ulteriori interpretazioni di esclusione contenute nella citata determinazione della Avcp, ottenendo l’effetto di aumentare la confusione, fra gli operatori del settore, come per esempio nella ipotesi degli incarichi di progettazione, che essendo contratti di lavoro, potrebbero essere esclusi da cig, anche se correttamente l’Avcp, in quanto appalti di servizi (almeno nella definizione del codice dei contratti), li considera da “ciggare”.
Le singole Amministrazioni, quindi, hanno la necessità di correre ai ripari, per evitare sia il rischio delle pesanti sanzioni amministrative, sia il rischio dell’abuso di ufficio (connesso all’eventuale pagamento di una fattura senza cig, qualora invece fosse necessario). Si potrebbe utilizzare il regolamento per la gestione della fattura elettronica, ovvero una apposita direttiva interna, per limitare al minimo, elencandole espressamente, le cause di esclusione dal cig, anche per evitare le sempre più diffuse diatribe interne, fra dipendenti, circa la necessità di tracciare o meno. In fondo tracciare un contratto in più non fa male a nessuno, anzi potrebbe contribuire a contrastare il fenomeno della infiltrazione mafiosa, peraltro senza alcun costo aggiuntivo, dato che, quando non connessi ad una gara, i cig vengono rilasciati nella versione “smart”, quindi senza costo e con gestione “semplificatissima”, per cui bastano pochi minuti per la acquisizione, senza necessità di alcun adempimento successivo.

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