Le spese sostenute dall’ente con il risparmio derivante dal differimento del pagamento delle quote capitale, in scadenza nell’anno 2020, dei c.d. “mutui MEF”, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento previsto dalle condizioni contrattuali di ciascun mutuo, non sono oggetto della certificazione di cui all’art. 39, comma 2, del DL n. 104 del 2020, anche se sostenute per fronteggiare l’emergenza da Covid-19: è quanto evidenziato dalla FAQ n. 17 in materia del c.d. “Fondone COVID-19”, pubblicata lo scorso 21 gennaio sul sito della Ragioneria Generale dello Stato.
L’impossibilità di rendicontare tali spese a valere sul fondo di cui all’art. 106 del DL n. 34/2020, come rifinanziato dall’art. 39 del DL. n. 104/2020, deriva dal fatto che lo Stato ha sostenuto un onere nell’anno 2020 per permettere lo spostamento in avanti di un anno del piano di ammortamento dei mutui MEF e liberare così margini di spesa a favore degli enti interessati.