La dichiarazione di avvalimento “costituisce un atto di assunzione unilaterale di obbligazioni precipuamente nei confronti della stazione appaltante” (Consiglio di Stato, sez.V, sent. 26 luglio 2017, n. 3682), che vale a esprimere la volontà negoziale del concorrente il quale, essendo carente dei requisiti richiesti ai fini della esecuzione dell’appalto, indica altro e diverso soggetto che è chiamato a supplire alla predetta carenza.
Per effetto della dichiarazione di avvalimento il concorrente è, quindi, esonerato dalla dimostrazione del possesso in proprio del requisito, essendo questo da riferire alla impresa ausiliaria, che assume ogni correlato profilo di responsabilità.
Ciò, ovviamente, non impedisce al concorrente di avvalersi (soltanto) in parte di una impresa ausiliaria ai fini della attestazione del possesso del requisito; resta fermo però che, in tal caso, come evidenziato dal TAR Puglia, Lecce, sez. I, nella sent. 25 gennaio 2021, n. 123, il concorrente deve precisare puntualmente in quale misura il requisito è da intendersi soddisfatto in proprio e in quale altra e diversa misura è invece da intendersi soddisfatto in forza del contributo della impresa ausiliaria, dal momento che, la predetta indicazione vale a definire i reciprochi impegni negoziali e i connessi profili di responsabilità nei confronti della stazione appaltante, oltre che a perimetrare l’oggetto del sub procedimento di verifica dei requisiti.