Le condizioni da rispettare perché un dipendente pubblico possa svolgere l’incarico di revisore di un ente locale

Un dipendente pubblico può svolgere l’incarico di revisore di un ente locale ma è necessario che l’ente di appartenenza dia l’autorizzazione, valutando l’eventuale presenza di conflitti di interesse ed il servizio venga svolto al di fuori dell’orario di servizio: è quanto affermato dal Ministero dell’Interno in un parere pubblicato lo scorso 25 gennaio e consultabile al seguente link:  https://dait.interno.gov.it/pareri/98729.

Gli esperti del Ministero hanno ricordato che, prima facie, non sembra ricorrere un’ipotesi di incompatibilità ex art. 236 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) alla nomina di revisore dell’ente locale (ipotesi che, come è noto, sono tipiche e nominate dal legislatore e, pertanto, non derogabili né estensibili per analogia ad altri casi che non siano quelli espressamente previsti), ma che deve applicarsi quanto previsto dall’art. 53, comma 5, del Testo unico del pubblico impiego (Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165), secondo cui “in ogni caso, il conferimento operato direttamente dall’amministrazione, nonché l’autorizzazione all’esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da società o persone fisiche, che svolgano attività d’impresa o commerciale, sono disposti dai rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto della specifica professionalità, tali da escludere casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell’interesse del buon andamento della pubblica amministrazione o situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente”.

 

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