Anche i rimborsi per i servizi non erogati a causa dell’emergenza epidemiologica in atto rilevano ai fine del calcolo del c.d. “Fondone Covid”.
Come evidenziato dalla FAQ n. 20, pubblicata lo scorso 21 gennaio sul sito istituzionale della Ragioneria Generale dello Stato, la possibilità che gli enti debbano provvedere a rimborsare somme incassate in anticipo per servizi dei quali, a causa della situazione epidemiologica in atto, non si è potuta garantire la fruizione è stata recentemente portata all’attenzione del Tavolo tecnico di cui all’art. 106, comma 2, del DL n. 34/2020.
Il Tavolo, nella seduta del 15 gennaio 2021, ha stabilito di inserire nella Sezione 2 del Modello COVID-19 un’apposita riga che consenta agli Enti di rendicontare e, conseguentemente, di finanziare con le assegnazioni del fondo anche le maggiori spese derivanti da rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso, in considerazione del fatto che la perdita di entrata connessa a tali servizi non viene rilevata nella Sezione 1 del Modello COVID-19.
Le modifiche apportate al Modello COVID-19 saranno esplicitate nel DM integrativo del Decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020, in corso di predisposizione.