L’anticipazione di tesoreria, come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, con la recente delib. n. 5/2021/PRSE, depositata lo scorso 19 gennaio, rappresenta una forma di finanziamento cui l’Ente locale può ricorrere, nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 222 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), per far fronte a momentanee esigenze di liquidità.
Trattasi di un negozio caratterizzato da una causa giuridica mista, nella quale si combinano la funzione di finanziamento con quella di razionalizzazione dello sfasamento temporale tra flussi di spesa e di entrata, attraverso un contratto di finanziamento a breve termine tra ente pubblico e tesoriere.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 188/2014, ha precisato che “Se il carattere di finanziamento a breve termine sembra ascrivere l’anticipazione di cassa alla categoria dell’indebitamento e, in quanto tale, determina il problema della sua compatibilità con l’art. 119, sesto comma, Cost., non si può disconoscere, in punto di fatto, l’esistenza nella legislazione statale di norme che autorizzano, entro specifici limiti, gli enti territoriali a ricorrere all’anticipazione (art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» ed art. 10, comma 4, della legge 16 maggio 1970 n. 281, recante «Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario»).Ciò deriva dal fatto che il legislatore statale – ancorché nel definire i confini della nozione di indebitamento sia vincolato ai «criteri adottati in sede europea ai fini del controllo dei disavanzi pubblici» (sentenze n. 425 del 2004) – ha cercato di conciliare, attraverso l’enunciazione di disposizioni specifiche, che in questa sede non vengono in esame, la gestione di particolari contingenze del servizio di tesoreria con il rispetto dei vincoli concordati in sede europea. Sulla base di tale bilanciamento, che non può prescindere dalle indicazioni elaborate in sede comunitaria, la causa di finanziamento dell’anticipazione è stata ritenuta compatibile col divieto di cui all’art. 119, sesto comma, Cost. nei casi in cui l’anticipazione sia di breve durata, sia rapportata a limiti ben precisi e non costituisca surrettiziamente un mezzo di copertura alternativo della spesa (principi trasposti, tra l’altro, nell’art. 3, comma 17, della richiamata legge n. 350 del 2003). In pratica, sono questi i caratteri che ne fanno «un finanziamento non comportante indebitamento»”.
Ciò posto, un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all’anticipazione di tesoreria sconfina in una forma (anomala) d’indebitamento, trasformando l’anticipazione in una forma di debito a medio termine in difformità dall’art. 119 della Costituzione, che pone stringenti limiti in ordine all’utilizzo dell’indebitamento, con ogni conseguenza di legge.
Come si desume dalla normativa e dalla giurisprudenza sopra riportata, detto istituto è un’operazione eccezionale volta al superamento di crisi di liquidità meramente temporanee: conseguentemente, non può divenire mezzo ordinario di gestione per il pagamento delle spese, testimonianza di una cronica sofferenza di liquidità.