L’art. 1, comma 786, della legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020 n. 178) contiene importanti novità di natura contabile per gli enti territoriali:
- viene estesa all’esercizio finanziario 2021 la facoltà, a favore di EE.LL. e Regioni, di utilizzare la quota libera di avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza epidemiologica, in deroga alle disposizioni vigenti; tale facoltà era stata prevista per il 2020 dall’art. 109, comma 1-ter, del DL. n. 18/2020;
- si proroga al 2021 la possibilità che gli enti locali utilizzino i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all’emergenza COVID-19; anche in questo caso, tale possibilità era stata prevista per il 2020 dal DL n. 18/2020, nell’art. 109, comma 2. Sono escluse dall’applicazione di tale facoltà le sanzioni per inottemperanza all’ingiunzione a demolire interventi edilizi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali (art. 31, comma 4-bis, del Testo Unico Edilizia – DPR n. 380/2001).