L’art. 1, comma 1108, della Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178) prevede che per le fatture elettroniche inviate attraverso il sistema di interscambio (SDI) è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.
La norma ha l’evidente finalità di evitare incertezze nell’applicazione dell’imposta in discorso nei casi in cui il soggetto che procede all’emissione della fattura sia diverso dal soggetto cedente o prestatore, chiarendo che anche in tali casi resta ferma la responsabilità del cedente o prestatore, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 642 del 1972 (TU sull’imposta di bollo), per il pagamento dell’imposta e delle eventuali sanzioni amministrative.