Come è noto, un consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 593/2014) ammette la legittimazione a ricorrere, in capo ai singoli consiglieri, quando i vizi provvedimentali dedotti attengano:
- a) ad erronee modalità di convocazione dell’organo consiliare;
- b) alla violazione dell’ordine del giorno;
- c) all’inosservanza del deposito della documentazione necessaria per poter liberamente e consapevolmente deliberare;
- d) alla preclusione dell’esercizio delle funzioni relative all’incarico rivestito. Se ne trae il principio secondo il quale la possibilità di ricorrere contro l’Amministrazione di appartenenza può ipotizzarsi soltanto se vengano in rilievo atti incidenti in via diretta sul diritto all’ufficio ed all’esercizio della carica dei consiglieri.
I consiglieri comunali, invece, non possono impugnare le deliberazioni con le quali si trovano semplicemente in disaccordo, perché ciò significherebbe trasporre e continuare, nelle sedi di giustizia, la competizione politica, gravando le medesime di decisioni che competono all’organo collegiale elettivo (Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 5459/2015).
Ciò premesso, nella sent. 22 dicembre 2020, n. 898, il TAR Piemonte, sez. II, ha ritenuto sussistente la legittimazione al ricorrere al giudice amministrativo in capo al consigliere comunale che ha avuto visione del parere del revisore dei conti allo schema di bilancio solo nello stesso giorno previsto per la seduta consiliare: secondo i giudici, tale ritardo è lesivo del diritto del consigliere a poter liberamente e consapevolmente deliberare.
Ricordiamo che l’art. 174 del TUEL, infatti, prescrive che “1. Lo schema di bilancio di previsione, finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità. 2. Il regolamento di contabilità dell’ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l’organo esecutivo presenta all’organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione. 3. Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall’organo consiliare entro il termine previsto dall’articolo 151 […]”.
Il ritardo nel deposito del documento è sufficiente ad assumere violate le prerogative del munus consiliare, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza maggioritaria, secondo cui “In tema di impugnativa di deliberazioni dell’organo consiliare affette da vizi incidenti in via diretta ed immediata sul diritto all’ufficio dei medesimi (nel caso di specie l’asserita violazione dei termini stabiliti dalla legge e dal regolamento di contabilità per il deposito della documentazione che deve essere allegata al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione) va affermata la legittimazione attiva dei consiglieri comunali” (TAR Umbria, Sez. I, n. 372/2018).
È stato, altresì, affermato che “Non vi è dubbio, pertanto, che il significativo ritardo con cui è stata messa a disposizione dei consiglieri la relazione dell’organo di revisione (solo due giorni prima della seduta consiliare invece dei venti previsti) ha arrecato un vulnus alle prerogative consigliari, impedendo una deliberazione consapevole. […] Deve escludersi, quindi, che si tratti di una violazione meramente procedimentale ovvero di una forma di irregolarità inidonea a determinare l’invalidità della delibera di approvazione. La violazione è, al contrario, sostanziale e determina l’illegittimità della delibera consiliare” (C.d.S. sez. V 21/06/2018 n. 3814, conforme TAR Lazio, Latina sent. n. 644/2019).