La Legge di bilancio 2021 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicata sulla G.U. n. 322 del 30 dicembre 2020) contiene delle novità per i Comuni in deficit strutturale e in piano di riequilibrio.
Il comma 775 dell’art. 1 prevede un incremento di 100 milioni per il 2021 e di 50 milioni per il 2022 del fondo istituito dall’art. 53 del DL n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto) a favore degli enti in deficit strutturale; detto fondo sarà ripartito tra i Comuni che, alla data del 1° gennaio 2021:
- hanno il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione;
- risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della deliberazione della sezione regionale della Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del piano stesso;
- presentano un indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) superiore al valore medio nazionale e con la relativa capacità fiscale pro capite inferiore a 495 (mentre il valore previsto nell’originaria istituzione del fondo tramite il Decreto Agosto era pari a 395).
Ricordiamo che l’IVSM è calcolato dall’ISTAT sulla base dei seguenti indicatori elementari che descrivono le principali dimensioni “materiali” e “sociali” della vulnerabilità dei comuni italiani:
- incidenza percentuale della popolazione di età compresa fra 25 e 64 anni analfabeta e alfabeta senza titolo di studio;
- incidenza percentuale delle famiglie con 6 e più componenti;
- incidenza percentuale delle famiglie monogenitoriali giovani (età del genitore inferiore ai 35 anni) o adulte (età del genitore compresa fra 35 e 64 anni) sul totale delle famiglie;
- incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio assistenziale, ad indicare la quota di famiglie composte solo da anziani (65 anni e oltre) con almeno un componente ultraottantenne;
- incidenza percentuale della popolazione in condizione di affollamento grave, data dal rapporto percentuale tra la popolazione residente in abitazioni con superficie inferiore a 40 mq e più di 4 occupanti o in 40-59 mq e più di 5 occupanti o in 60-79 mq e più di 6 occupanti, e il totale della popolazione residente in abitazioni occupate;
- incidenza percentuale di giovani (15-29 anni) fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione scolastica;
- incidenza percentuale delle famiglie con potenziale disagio economico, ad indicare la quota di famiglie giovani o adulte con figli nei quali nessuno è occupato o è ritirato da lavoro.
Per quanto attiene la capacità fiscale, ricordiamo che è un indice determinato con decreto del MEF del 30 ottobre 2018 (“Adozione della stima della capacità fiscale per singolo comune delle regioni a statuto ordinario”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018, contenente il dato relativo ai vari Comuni, avendo riguardo ai seguenti dati:
- gettito dell’IMU e della TASI (standardizzato con criteri specifici per ciascuna categoria di immobili), che rappresenta il 47% della CF complessiva;
- cd tax gap dell’IMU e della TASI per i soli fabbricati diversi dall’abitazione principale (calcolato sulla base della differenza tra il gettito catastale ad aliquota standard, che costituisce un gettito teorico, e il gettito effettivo standardizzato);
- gettito dell’addizionale comunale IRPEF standardizzato sulla base dei redditi imponibili per l’anno 2016, desumibili dalle dichiarazioni Unico-Persone fisiche presentate nel 2017;
- CF relativa al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti che risulta derivata dalla nuova stima dei fabbisogni standard (servizio rifiuti);
- stima econometrica della capacità fiscale residuale.
Il successivo comma 776 prevede che la ripartizione del fondo dovrà avvenire con un decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro la fine di gennaio 2020; per il riparto, i criteri terranno conto dell’importo pro capite della quota da ripianare, della popolazione residente al 1° gennaio 2020 e del peso della quota da ripianare sulle entrate correnti.
Il comma 777, infine, precisa che sono esclusi dall’incremento i Comuni che hanno già usufruito del fondo in occasione della sua originaria previsione ad opera del citato DL n. 104/2020.