La nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione possono essere presentati contestualmente

Come è noto, l’art. 174, comma 1, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) dispone che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; secondo quanto disposto dal comma 2, “il regolamento di contabilità dell’ente prevede per tali adempimenti un congruo termine, nonché i termini entro i quali possono essere presentati da parte dei membri dell’organo consiliare e dalla Giunta emendamenti agli schemi di bilancio. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento sopravvenute, l’organo esecutivo presenta all’organo consiliare emendamenti allo schema di bilancio e alla nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione in corso di approvazione”.

Tenuto conto che la fonte normativa testè riportata demanda al regolamento di contabilità l’individuazione dei termini per i suddetti adempimenti, secondo il TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. 15 dicembre 2020, n. 1620, è legittima la norma regolamentare che prevede la contestuale presentazione al Consiglio, da parte della Giunta, della nota di aggiornamento al DUP e dello schema di bilancio di previsione per la conseguente approvazione.

 

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