Le conseguenze della mancata trasmissione dei dati a BDAP

La BDAP (banca dati delle amministrazioni pubbliche) è uno strumento previsto dall’art. 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, utile per assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale.
Data l’importanza dei fini perseguiti, il Legislatore ha previsto una serie di conseguenze in caso di inadempienza della trasmissione in discorso: in particolare, ai sensi dell’art. 9, comma 1 quinquies, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, in caso di mancato rispetto, tra gli altri, dei termini previsti per l’invio (da effettuarsi entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei relativi documenti di bilancio) dei dati alla BDAP, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto, altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.
Nella recente delib. n. 136/2020/PRSE, depositata lo scorso 19 novembre, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Piemonte, nel ribadire l’importanza della trasmissione dei dati alla BDAP, ha ricordato, altresì, che con l’art. 1, comma 903, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dal 1° novembre 2019, è stato modificato l’art. 161 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) riguardante le certificazioni finanziarie e l’invio dei dati contabili.
Il comma quarto di tale articolo ora prevede che “decorsi trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, in caso di mancato invio, da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale”. Lo stesso comma precisa che “in sede di prima applicazione, con riferimento al bilancio di previsione 2019, la sanzione di cui al periodo precedente si applica a decorrere dal 1° novembre 2019”.
Quindi, la mancata trasmissione alla BDAP comporta, oltre al blocco delle assunzioni, anche il blocco dei trasferimenti erariali, con conseguente grave pregiudizio per le entrate del Comune.
In argomento, si evidenzia, poi, che la Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR del 28 maggio 2019, ha rimarcato “l’importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi della BDAP e nelle altre banche dati pubbliche” e richiamato “l’attenzione sul fatto che non si tratta di meri adempimenti a fini statistici: tali banche dati – per la realizzazione e la manutenzione delle quali si impegnano ingenti risorse – sono strumenti di monitoraggio e controllo ai fini del coordinamento della finanza pubblica e le informazioni ivi presenti sono alla base delle decisioni di politica finanziaria”.
La medesima Sezione delle Autonomie ha, poi, evidenziato che “nella prospettiva dell’amministrazione digitale […] l’obiettivo cui si deve tendere è la piena conformità dei dati con i documenti prodotti dai software gestionali dei singoli enti che sono oggetto di approvazione da parte degli organi di governo e consiliari”.
In ordine, infine, al ruolo del revisore, con la citata deliberazione n. 12 del 2019 è stato puntualizzato che a detto organo “viene richiesto di verificare la coerenza dei dati presenti nel sistema BDAP – Bilanci armonizzati – con quanto risultante dai documenti contabili tenuti e/o approvati dall’ente, almeno per quanto riguarda i contenuti del Quadro generale riassuntivo, del Prospetto degli equilibri di bilancio e del prospetto del risultato di amministrazione, nonché gli errori e le incongruenze segnalate dalla BDAP, ove non risolte”; in caso di rilevazione di errate o incomplete comunicazioni dei dati, è compito del Revisore segnalare alle Amministrazioni la necessità di operare le rettifiche/integrazioni necessaire.

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