Come è noto, secondo la giurisprudenza (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 20 agosto 2013, n. 4192), una volta scaduto il contratto, la P.A. deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, indire una nuova gara pubblica, all’esito della quale individuerà il nuovo aggiudicatario.
Tale regola generale soffre un’eccezione nel caso della c.d. proroga tecnica, ipotizzabile qualora, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare provvisoriamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente: è quanto ribadito dal TAR Lombardia, Milano, sez. I, nella sent. 9 dicembre 2020, n. 2450, in linea con un consolidato orientamento (cfr., di recente, ex multis, TAR Campania, Napoli, sez. V, sent. 18 aprile 2020, n. 1392).
Tale tipologia di proroga deve ritenersi ammissibile solo in via del tutto eccezionale, poiché costituisce una violazione dei principi comunitari di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, sicché è configurabile solo per esigenze di continuità dell’azione amministrativa, ex art. 97 Cost.
Il principio enunciato non è nuovo nel nostro ordinamento; ed infatti:
- già la Legge n. 62/2005 (c.d. Legge comunitaria 2004) aveva previsto, all’art. 23, comma 2, che “I contratti per acquisti e forniture dei beni e servizi, già scaduti o che vengono a scadere nei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito dell’espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”;
- lo stesso Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 5072016), a sua volta, dispone che “La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante” (art. 106, comma 11).