Il mancato versamento della TARSU comporta l’esclusione dalla gara: è quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, sez. IV, nella sent. 9 dicembre 2020, n. 7789.
Come affermato dall’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), un operatore economico è escluso dalla partecipazione ad una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Secondo i giudici, la grave violazione in materia tributaria può ben derivare dall’omesso pagamento di tributi locali, in quanto:
- sotto un profilo sistematico, sussiste la stessa ratioche presiede all’esclusione per il mancato pagamento di tributi nazionali;
- sotto un profilo letterale, la norma reca un riferimento alla legislazione italiana e non vi è dubbio che, avendo riguardo al caso specifico, la TARSU (sostituita poi, insieme alla TIA e alla TARES a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 149 del 2013, legge finanziaria per il 2014), a cui si riferisce il mancato pagamento in discorso, sia un tributo previsto dalla legislazione nazionale, essendo stata introdotta con il Decreto Legislativo n. 507/1993.