La circostanza che l’Ente presenta solo pochi indici di deficitarietà non è ostativa alla dichiarazione del dissesto: è quanto affermato dalla Corte dei conti, SS.RR. in speciale composizione, nella recente sent. n. 32/2020/EL (nel caso specifico, il Comune integrava solo 3 indici).
Secondo i giudici, infatti, premesso che il sistema di tali indici presuppone la veridicità e la correttezza delle scritture contabili, il mancato superamento degli indici di deficitarietà strutturale non è significativo, atteso che la crisi finanziaria può intervenire ex abrupto e senza segnali di allerta, senza passare da fasi intermedie, a fronte di due diligence del bilancio o di eventi esterni che possono mettere in profonda crisi la contabilità dell’ente, rendendo impossibile allo stesso raggiungere il pareggio/equilibrio nell’ambito delle ordinarie procedure di cui agli artt. 188, 193 e 194 del TEUL (Decreto Legislativo n. 267/2000).