La discrezionalità circa l’an dell’introduzione dell’imposta non è frustrata dall’intervenuta dichiarazione di dissesto finanziario del Comune: è quanto affermato dal TAR Umbria, nella sent. 16 novembre 2020, n. 512.
Ed infatti, è proprio l’art. 4 del Decreto Legislativo n 23/2011 che evidenzia detta discrezionalità, laddove dispone che “possono istituire” detta imposta i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte.
Tuttavia, una volta introdotta detta imposta, l’elevazione delle relative è una conseguenza diretta e vincolata dello stato di dissesto espressamente prevista dalla legge: difatti l’art. 251 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), al terzo comma, dispone che “per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l’organo dell’ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita”.