Non può essere escluso dal concorso il candidato che presenta un titolo di ammissione attinente e superiore a quello richiesto nel bando: è quanto evidenziato dal TAR Lazio, Roma, sez. III-bis, nella sent. 6 novembre 2020, n. 11559.
Nel caso specifico, il candidato era stato escluso dalla procedura di gara perché in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile ma non del diploma di geometra o di perito industriale: secondo i giudici, tale decisione ha comportato una violazione del principio di assorbenza e/o equipollenza della laurea in ingegneria rispetto al diploma di geometra, in quanto vi è una sostanziale confluenza della professionalità del geometra in quella dell’ingegnere.
Al riguardo, i giudici hanno richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nel caso in cui il bando di concorso preveda quale requisito di partecipazione ad un concorso il diploma di geometra, deve ritenersi dovuta l’ammissione di un candidato in possesso della laurea in architettura o ingegneria, in quanto il possesso di un titolo superiore ed assorbente consente in via generale la partecipazione ai pubblici concorsi per i quali sia richiesto un titolo inferiore, dal momento che le materie di studio del primo comprendono, con un maggiore livello di approfondimento, quelle del secondo (TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, sent. 7 febbraio 2014, n. 260; TAR Basilicata, sez. I, sent. 7 febbraio 2013, n. 72; Consiglio di Stato, sez. V, sent. 8 febbraio 2010, n. 578; TAR Abruzzo, Pescara, sent. 9 maggio 2008, n. 463; TAR Piemonte, sez. II, sent. 8 novembre 2004, n. 3028).