L’opposizione del controinteressato non è motivo sufficiente per denegare l’accesso civico generalizzato a documenti in possesso del Comune ed è escluso che il soggetto istante debba dimostrare la sussistenza di un interesse concreto ed attuale: è quanto affermato dal TAR Puglia, Bari, sez. I, nella sent. 13 novembre 2020, n. 1432, evidenziando che fra i limiti previsti dal Legislatore nell’art. 5 bis del Decreto Legislativo n. 33/203 non vi rientra detta opposizione,
Come è noto, l’accesso civico generalizzato, introdotto nel corpus normativo del Decreto Legislativo n. 33/2013 dal Decreto Legislativo n. 97/2016, in attuazione della delega contenuta nell’art. 7 della l. n. 124 del 2015, è un diritto di “chiunque”, non sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza, riconosciuto e tutelato “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33 del 2013).
Nell’accesso civico generalizzato si ha un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa, nel quale il c.d. right to know, l’interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé, purché non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato, ragioni espresse dalle cc.dd. eccezioni di cui al citato art. 5-bis.