Il principio di rotazione non trova applicazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione del numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione (ad esempio, attraverso inviti): è quanto chiarito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 13 ottobre 2020, n. 6168.
In sintesi, trattandosi di principio posto a tutela della concorrenza, come già affermato dall’ANAC nella Linee guida n. 4/2016, punto 3.6, versione adottata con delibera 1° marzo 2018, n. 206), la rotazione non opera “quando il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.
Il principio in questione trova, infatti, la propria ragion d’essere in presenza di procedure di tipo ristretto, in quanto l’esclusione del gestore uscente dal novero degli operatori economici suscettibili di essere invitati alla procedura garantisce l’avvicendamento tra gli stessi.