Allegati non firmati inseriti in un’unica cartella firmata digitalmente: sono riferibili al sottoscrittore

Gli allegati alle relazioni tecniche, sebbene non firmati ma inseriti in un’unica cartella in formato .zip sottoscritta digitalmente e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, sono riferibili al soggetto che ha provveduto alla sottoscrizione digitale e all’invio: è quanto affermato dal TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 13 ottobre 2020, n. 600.

Secondo i giudici, infatti, tale modalità è sufficiente ad assicurare non solo la certezza sulla provenienza degli allegati ma anche l’integrità degli atti.

Su tale aspetto è utile ricordare che la giurisprudenza, già in precedenza, ha avuto modo di precisare che la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 27 aprile 2015, n. 2063; sez. VI, sent. 15 dicembre 2010, n. 8933; V, 27 aprile 2015, n. 2063).

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