Sempre possibile recedere da una convenzione fra Enti

La facoltà del recesso da una convenzione fra Enti deve considerarsi una forma sempre possibile di esercizio dei poteri pubblicistici sottesi alla stipula delle convenzioni: è quanto affermato dal TAR Veneto, sez. I, nella sent. 22 settembre 2020, n. 841, ritenendo la legittimità della revoca da una convenzione per l’esercizio del servizio di polizia locale, motivata dall’Ente con ragioni di diseconomie.

Ed infatti, già in passato, è stato affermato che:

  • il potere di recedere nel pubblico interesse dagli accordi amministrativi non rappresenta altro se non la particolare configurazione che la potestà di revoca assume quando il potere amministrativo è stato esercitato mediante un accordo iniziale anziché in forma unilaterale” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 12 settembre 2017, n. 4304; sez. IV, sent. 15 luglio 2013, n. 3861);
  • sebbene l’art. 15, secondo comma, della L. n. 241 del 1990 non richiami in modo espresso, fra le disposizioni applicabili anche agli accordi fra amministrazioni pubbliche, il quarto comma dell’art. 11 della stessa legge nondimeno è da ritenersi che l’effettiva sussistenza di tale potere di recesso emerga quale corollario del principio di inesauribilità del potere pubblico, che caratterizza l’esercizio delle funzioni pubbliche” (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 23 novembre 2011, n. 6162; TAR Puglia, Lecce, sez. II, sent. 20 dicembre 2014, n. 3141);
  • deve dunque ritenersi legittima la facoltà riconosciuta ad una pubblica amministrazione di recedere in via unilaterale dall’accordo sottoscritto con altre amministrazioni, sia che la predetta facoltà sia stata espressamente pattuita nell’accordo, come avvenuto nel caso di specie, sia che l’accordo nulla preveda a tal proposito” (TAR Piemonte, sez. I, sent. 16 maggio 2019, n. 600).

 

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