Il ricorso ai mutui da parte degli enti in riequilibrio: i paletti della Corte dei conti

Con la recente delib. n. 84/2020/PAR del 22 settembre 2020, la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Puglia, ha contribuito a chiarire la portata della facoltà, in capo agli enti in riequilibrio, di poter comunque ricorrere allo strumento del mutuo.

La norma di riferimento è il comma 9-bis dell’art. 243-bis del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui “In deroga al comma 8, lettera g), e al comma 9, lettera d), del presente articolo e all’articolo 243-ter, i comuni che fanno ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal presente articolo possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relative a progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente, nonché alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati”.

In particolare, la disposizione circoscrive la possibilità per gli enti in piano di riequilibrio di ricorrere a nuovo indebitamento mediante la contrazione di mutui per finanziare progetti e interventi che garantiscano risparmi di gestione e tali risparmi devono essere funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

In proposito, secondo i giudici, gli enti interessati hanno l’onere di dimostrare – sulla base di documentate analisi proiettate lungo la durata della procedura – non solo l’effettività dei risparmi ottenibili ma anche la loro idoneità al conseguimento degli obiettivi del piano.

In altri termini, la scelta di accedere al finanziamento in esame andrà adeguatamente motivata con l’attitudine, puntualmente verificata e rappresentata in atti, dei progetti e degli interventi finanziati a garantire – nel confronto con spese alternativamente praticabili dell’ente – risparmi di gestione che consentano il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano.

Infine, è stato precisato che l’incapacità dei progetti finanziati di assicurare risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano comporterebbe un aggravamento della situazione debitoria dell’ente, che a sua volta rischierebbe di minare la sostenibilità del piano stesso.

 

 

 

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