TARI e studi professionali: la posizione dell’IFEL

Con una recente nota, pubblicata sul sito istituzionale lo scorso 10 settembre (https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10325-nota-di-chiarimenti-sulla-tari-studi-professionali), l’IFEL ha fornito alcuni chiarimenti sulla TARI da applicare agli studi professionali.

Come noto, la normativa emergenziale accorda ai Comuni la possibilità di confermare per il 2020 le tariffe TARI adottate nel 2019 (ex articolo 107, co. 5 del D.L. n. 18/2020); al contempo, però, le disposizioni recate dall’art. 58 quinquies del D.L. n. 124/2019 prevedono l’istituzione, a decorrere dal 2020, della categoria, non prevista nel 2019, delle “banche, istituti di credito e studi professionali”.

La compresenza delle norme appena richiamate rischia di porre in una indubbia contraddittorietà normativa quei Comuni che vogliano procede alla conferma, per l’anno 2020, delle tariffe adottate nel 2019 non essendo previsto in tale ultima annualità l’accorpamento tra la categoria “banche ed istituti di credito” e “studi professionali”. La contraddizione normativa che deriva dalla vigenza delle due norme pone, dunque, il problema di come considerare nell’anno 2020 la categoria degli studi professionali nel caso di provvisoria conferma delle tariffe 2019.

Secondo l’IFEL, i Comuni possono procedere secondo quanto previsto dalla normativa di emergenza (articolo 107, co. 5 del D.L. n. 18/2020), adottando pertanto la conferma in blocco delle tariffe 2019, ivi inclusa quella relativa alla categoria “uffici, agenzie, studi professionali”. Tale soluzione non sembra porre dubbi di legittimità, in quanto nell’accordare prevalenza alla norma emergenziale – peraltro conformemente al principio “lex posterior derogat priori” – non si determina la negazione degli eventuali benefici per gli studi professionali connessi alla nuova categoria tariffaria, bensì se ne pospongono meramente gli effetti al 2021.

Dell’adeguamento concernente la categoria degli studi professionali e delle implicazioni di gettito che da questo scaturiscono si deve, poi, tener conto nella redazione del PEF 2020, dalle cui risultanze si dovrà procedere nel senso di dar corso agli eventuali conguagli a partire dal 2021.

Tuttavia, aggiunge la nota, appare condivisibile anche la soluzione alternativa, forse preferibile sia per la più immediata percezione della riduzione derivante dall’accorpamento tariffario in questione, sia alla luce del minore aggravio amministrativo che ne deriva. L’alternativa consiste nell’accompagnare la provvisoria conferma delle tariffe 2019 con l’immediato adeguamento delle tariffe degli studi professionali, in maniera coerente con quanto stabilito dal DL n. 124/2019, applicando pertanto a tale categoria le tariffe vigenti nel 2019 con riferimento alla categoria “banche ed istituti di credito”. Secondo l’IFEL, quest’ultima ipotesi appare tanto più preferibile in considerazione dell’esigenza ampiamente diffusa di riconoscere misure agevolative, anche in regime di provvisoria conferma delle tariffe 2019, in favore delle utenze (domestiche e non domestiche), facendo ricorso alla facoltà di cui al comma 660 della legge n. 147/2013, anche tenendo a mente le riduzioni COVID-19 prospettate dall’ARERA con la deliberazione n.158 del 5 maggio scorso.

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