Può accadere che la parifica del conto presentato dall’agente contabile non porti all’apposizione del visto di concordanza da parte del responsabile dell’ufficio finanziario: in tal caso, come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia, nella recente sent. n. 432/2020, il Responsabile dell’ufficio finanziario deve adottare una nota di osservazione e contestazione nei confronti dell’agente contabile, nella quale devono essere evidenziate le irregolarità ed i motivi di discordanza che hanno precluso il positivo riscontro del conto.
Detta nota ha una duplice funzione:
- rileva ai fini dell’interruzione del termine quinquennale di estinzione del giudizio di conto;
- evita al Responsabile dell’ufficio finanziario di rispondere per danno da comportamento omissivo.