Continuando nella disamina del Regolamento emanato con Delibera dell’ANAC del primo luglio 2020, n. 690, relativo alla gestione delle segnalazioni e per l’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, analizziamo le modalità con cui l’Autorità esercita l’attività sanzionatoria.
Secondo l’art. 4, comma 1, del Regolamento, l’Autorità esercita il potere sanzionatorio nei modi seguenti:
- a) d’ufficio, qualora accerti una o più violazioni di cui all’art. 54-bis, comma 6, d. lgs n. 165 del 2011, ovvero:
- qualora venga accertata, nell’ambito dell’istruttoria condotta dall’ANAC, l’adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche;
- qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle previste dalle norme;
- qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.
- b) su comunicazione dell’interessato o delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale si ritiene siano state commesse tali violazioni;
- c) su segnalazione avente ad oggetto le ipotesi di cui all’art. 54-bis, comma 6.
Di norma, in base al secondo comma, le comunicazioni e le segnalazioni sono inoltrate all’Autorità attraverso il modulo della piattaforma informatica disponibile sul sito istituzionale dell’ANAC, che utilizza strumenti di crittografia e garantisce la riservatezza dell’identità del segnalante e del contenuto della segnalazione nonché della relativa documentazione.
Le Comunicazioni dell’Autorità, inoltre, possono essere effettuate, laddove possibile, presso la casella di posta elettronica certificata (PEC) indicata alla ANAC dai relativi destinatari, ovvero nelle altre forme previste dall’ordinamento vigente che assicurino la prova della ricezione da parte dei soggetti destinatari o, altresì, presso l’indirizzo mail indicato all’ANAC dai relativi destinatari.