In sede di fissazione delle tariffe comunali per il pagamento dei rifiuti, è legittimo addebitare un maggior carico agli esercizi alberghieri rispetto alle utenze domestiche perché costituisce dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti dei primi rispetto alle seconde: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. I, nella sent. 27 agosto 2020, n. 3664, richiamando una consolidata giurisprudenza (cfr., ad esempio, TAR Toscana, sent. n. 627/2014; TAR Sardegna, sent. n. 348/2011; TAR Piemonte, sent. n. 3408/2007).
Difatti, il carico dell’esercizio alberghiero o di ristorazione, anche nei casi in cui risulti operante in pochi mesi dell’anno, è riferibile ad una moltitudine di persone nell’ambito di un medesimo edificio, diversamente da quanto accade per le utenze domestiche.
Data l’ampia discrezionalità riconoscibile all’ente locale in questo settore, non pare illogica, contraddittoria o erronea in fatto, secondo i giudici partenopei, la determinazione di differenziare esercizi alberghieri e locali ad uso abitativo, atteso che, nei primi, si dà luogo ad un ricambio della clientela, anche giornaliero, per ogni singola stanza o gruppi di stanze, dotata in genere di servizio igienico, che induce a ritenere una maggiore produzione di rifiuti.