Concretizza un’ipotesi di danno erariale l’erogazione “a pioggia” a favore di tutti i dirigenti dell’ente locale, in assenza di effettiva valutazione e senza l’acquisizione delle risultanze dell’attività del nucleo di valutazione: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Regione Lombardia, nella sent. n. 118/2020, depositata lo scorso 4 agosto.
Come è noto, l’illiceità dell’erogazione del trattamento stipendiale accessorio (in particolare dell’indennità di risultato dirigenziale) in assenza di una differenziazione basata sull’analisi dei risultati gestionali costituisce ius receptum nella giurisprudenza della Corte dei conti (tra i tanti pronunciamenti, si vedano: sez. I App., sent. n. 241/2018; sez. III App., sent. n. 609/2016; sez. Puglia, sent. n. 217/2019; sez. III App., sent. n. 301/2015; sez. Veneto, sent. n. 481/2009), con conseguente perfezionamento, nel caso di specie, di un’ipotesi di responsabilità erariale, legata al sostanziale annientamento della valutazione dell’operato dei dirigenti.