Il quadro normativo in materia di capacità assunzionale dei Comuni è stato innovato dall’art. 33, comma 2, del DL 30 aprile 2019, n. 34, secondo cui è possibile “procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione”.
La nuova regola ha trovato completa attuazione con il Decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”; in particolare, l’art. 1, comma 2 di detto decreto ha previsto che i nuovi limiti assunzionali si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.
Come affermato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 93/2020/PAR, depositata lo scorso 30 luglio, il fulcro centrale della nuova normativa è la regola della “sostenibilità finanziaria” della spesa, ossia la sostenibilità del rapporto tra spese di personale ed entrate correnti. E, difatti, la facoltà assunzionale dell’ente viene calcolata sulla base di un valore di soglia, definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall’ente, calcolate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE).
La peculiarità del nuovo parametro è da ricercarsi nella “flessibilità che in una situazione fisiologica (e dunque al netto di quella contingente, eccezionale e di emergenza) responsabilizza l’ente sul versante della riscossione delle entrate il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali” (Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, delib. n. 32/2020/PAR); per l’ente che presenta un valore soglia spesa di personale/media triennale delle entrate correnti, al netto del FCDE, maggiore dei valori soglia di massima spesa, gli spazi assunzionali si ridurranno, anche rispetto alla programmazione delle assunzioni già effettuata antecedentemente, sulla base delle regole previgenti.