Occupazione di suolo pubblico: la pedana non può interessare la carreggiata

Una pedana installata dal titolare di una concessione di suolo pubblico non può invadere la carreggiata, per comprensibili ragioni di sicurezza: è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. II, nella sent. 9 giugno 2020, n. 3672.

Come è noto, secondo quanto previsto dall’art. 3 n. 7 del Codice della strada (Decreto Legislativo n. 285/1992), la carreggiata è la “parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine”.

L’art. 20, inoltre, prevede che, sulle strade urbane di quartiere (tipo E) e su quelle locali (tipo F), l’occupazione della carreggiata può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico (come tipicamente avviene mediante l’istituzione di un’area pedonale urbana) ovvero, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.

Nei centri abitati l’occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all’interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni.

Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l’occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Secondo i giudici, la norma appena citata esclude la possibilità di una coesistenza tra una viabilità “aperta” e il mantenimento di occupazioni di suolo pubblico, a causa della comprensibile pericolosità che ne deriverebbe per l’una e per le altre.

Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto insufficiente la presenza di barriere di tipo new jersey, posizionate per separare fisicamente la pedana dalla corsia, affermando che “in mancanza di interventi strutturali e anche segnaletici, la pedana oggetto di controversia costituisce un vero e proprio ostacolo fisico alla circolazione, in quanto ricavata da una fetta di strada protetta dai veicoli con una barriera di cemento”.

 

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