L’importanza dell’asseverazione dei rapporti debiti-crediti con le partecipate

L’art. 11, comma 6, lett. j) del Decreto Legislativo n. 118/2011 dispone che la relazione sulla gestione allegata al rendiconto deve illustrare gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci che il Comune ha con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate.

La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso, l’ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie.

L’adempimento in discorso riguarda i rapporti con tutti gli enti strumentali e le società controllate e partecipate dal Comune e l’attendibilità delle risultanze contabili è condizionata al positivo esito di tali adempimenti, funzionali alla verifica degli equilibri di bilancio.

Pertanto, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per le Marche, nella recente delib. n. 55/2020/PRSP del 29 giugno 2020, l’obbligo della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte dell’organo di revisione dell’ente territoriale e di quelli degli organismi partecipati risulta necessaria al fine di evitare eventuali incongruenze e garantire piena attendibilità dei dati.

Peraltro, l’asseverazione è sempre necessaria e in caso di inerzia da parte degli organi di revisione degli enti strumentali e delle società controllate e partecipate, il soggetto incaricato della revisione dell’ente territoriale è tenuto a segnalare tale inadempimento all’organo esecutivo dell’ente territoriale che assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie (sezione delle Autonomie, deliberazione n. 2/2016/QMIG). Infatti, il documento è rivolto ad assicurare la veridicità e la trasparenza dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali (cfr. sez. reg. di controllo per la Sicilia, delib. n. 394/2013/PAR; sez. reg. di controllo per le Marche, delib. n. 56/2018/PRSE).

Quanto alla verifica dei crediti e debiti reciproci, i giudici hanno osservato che l’attività di riconciliazione delle partite debitorie e creditorie deve coinvolgere tutte le realtà partecipate: la corretta rilevazione delle ridette posizioni, infatti, mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per l’ente territoriale, e risponde, inoltre, all’esigenza di garantire trasparenza e veridicità delle risultanze del bilancio.

 

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