La revoca dell’assessore può essere motivata con specifico riferimento alla insorgenza di “situazioni di conflittualità” rispetto alle posizioni espresse dalla maggioranza: è quanto affermato dal TAR Puglia, Lecce, sez. I, nella sent. 16 giugno 2020, n. 630, precisando che detta circostanza vale a giustificare l’esercizio del potere, anche nella prospettiva della tutela del pubblico interesse al regolare funzionamento degli organi comunali e alla efficace gestione dell’ente.
Ed infatti, come ricordato in precedenza dalla giurisprudenza, la revoca degli assessori costituisce, non diversamente dalla nomina, atto sindacale connotato dalla più ampia discrezionalità di carattere politico-amministrativo e non abbisogna di una particolare motivazione, che può anche può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimesse in via esclusiva al Sindaco, perché avente ad oggetto un incarico fiduciario, e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità, se non per profili di manifesta irragionevolezza od illogicità (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, sent. 10 dicembre 2018, n. 2336).