Il fondo contenzioso richiede un aggiornamento periodico

Il principio applicato 5.2, lett. h), di cui all’Allegato 4/2 del Decreto legislativo n. 118/2011, obbliga gli enti, dopo il primo accantonamento del fondo contenzioso effettuato in fase di avvio della contabilità armonizzata, a rivedere l’entità della somma in considerazione dei dati riferiti al nuovo contenzioso che si viene a formare negli esercizi successivi: è quanto ricordato dalla Corte dei Conti, sez. reg. contr. Marche, nella delib. n. 40/2020/PRSP.

Come è noto, tale accantonamento rappresenta una misura prudenziale volta a neutralizzare gli eventuali effetti pregiudizievoli dell’insorgenza di oneri da contenzioso e risulti essenziale al fine di assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di sana e prudente gestione (cfr. Sezione Autonomie, delib. n. 14/2017/INPR).

Risulta essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’organo di revisione; quest’ultimo deve essere periodicamente informato del contenzioso in corso ai fini del pieno ed efficace rispetto dei principi contabili e della segnalazione delle eventuali irregolarità. In particolare, in presenza di contenziosi di ingente valore l’Ente deve valutare il grado di possibilità/probabilità dei medesimi, al fine di procedere ai necessari accantonamenti.

I giudici contabili marchigiani, nel caso specifico della deliberazione segnalata, hanno anche invitato il Comune, nell’ambito della discrezionalità tecnica che caratterizza la mappatura del contenzioso, a tenere conto dei principi espressi dalla Sezione Campania (deliberazione n. 240/2017/PRSP), nella parte in cui effettua una disamina della logica sottesa agli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità in relazione alla distinzione di 4 categorie di rischio:

  1. 100% a fronte di debiti certi;
  2. passività “probabile” a fronte di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi o in cui l’Avvocatura abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza;
  3. passività “possibile”, quando il grado di avveramento dell’evento è inferiore al probabile;
  4. passività da “evento remoto”, quando l’evento generativo ha scarsissime possibilità di verificarsi (si veda anche la deliberazione della Sezione Controllo Emilia Romagna, n. 59/2019/PRSE, che ha evidenziato come la nozione di passività potenziale di cui al par. 9.2. all. 4/2 del d.lgs. n. 118/11 può ricavarsi dagli standard nazionali e internazionali in tema di contabilità, ed in particolare dallo IAS 37 e dall’OIC 31).

Infatti, solo l’attenta e realistica valutazione dell’adeguatezza del fondo permetterebbe all’Ente di affrontare le eventuali posizioni debitorie fuori bilancio che si dovessero verificare a seguito degli esiti dei giudizi evitando il rischio di squilibri strutturali del bilancio causati dall’insorgere di oneri di rilevante entità finanziaria.

In tale prospettiva, è stato sottolineato come la non adeguata previsione degli accantonamenti, operata in violazione di quanto stabilito dai principi contabili armonizzati, privi di attendibilità il risultato di amministrazione attestato all’esito degli esercizi finanziari in esame impedendo la corretta rappresentazione dell’effettivo disavanzo dell’Ente.  Pertanto, la situazione del contenzioso, in essere e/o potenziale, deve essere necessariamente illustrata e analizzata dall’Ente nella relazione allegata ai documenti programmatori, nonché specificamente monitorata dall’organo di revisione, che attesterà la congruità dei relativi accantonamenti, in particolare nel risultato di amministrazione a rendiconto, secondo quanto indicato dalla citata deliberazione della Sezione delle autonomie n. 14/2017/INPR.

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