Secondo la regola generale prevista dall’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con efficacia da inizio anno; conseguentemente, il mancato rispetto di detto termine rende illegittima la relativa delibera e non consente l’efficacia dal 1° gennaio dell’anno, come ribadito dal TAR Umbria, nella sent. 22 maggio 2020, n. 236, riprendendo un orientamento consolidato (cfr., ad esempio, TAR Abruzzo, Pescara, sez. I, sent. 26 febbraio 2016, n. 59; Tar Liguria, sez. II, sent. 5 febbraio 2016, n. 108).
Nell’occasione i giudici hanno anche evidenziato che non è sufficiente che la Giunta adotti entro il termine la proposta da sottoporre al Consiglio, neanche se detta proposta viene integralmente trasfusa nella delibera dell’organo consiliare: ed infatti, la competenza ad adottare la delibera in questione è di esclusiva competenza di quest’ultimo, come espressamente previsto dall’art. 42, comma 2, lett. f) del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000).