Contenzioso dell’ente: secondo Corte dei Conti essenziale ricognizione e aggiornamento.

Come è noto, l’obbligazione derivante dalla soccombenza in giudizio è, dal punto di vista della contabilità finanziaria, un’obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l’esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa; cionondimeno, i principi contabili ritengono necessario, e non facoltativo, che si proceda ad accantonamento a fondo rischi (in tal senso, Corte dei Conti, sez. reg. contr. Campania, delib. n. 240/2017/PRSP).

Di recente, la sez. reg. contr. Lombardia, con la delib. n. 70/2020/PRSP, depositata il 19 maggio 2020, ha ribadito che la mappatura effettuata dal Comune, con l’ausilio dei suoi legali, del rischio di soccombenza connesso alle cause pendenti, pur rientrando nella discrezionalità tecnica dell’ente, deve essere effettuata con “particolare attenzione”, risultando “essenziale procedere ad una costante ricognizione e all’aggiornamento del contenzioso formatosi per attestare la congruità degli accantonamenti, che deve essere verificata dall’Organo di revisione” (in tal senso, cfr. anche Corte dei Conti, Sez. Autonomie, delib. n. 14/2017/INPR).

I giudici hanno rimarcato la funzione prudenziale del fondo rischi contenzioso, il cui obiettivo è quello di “prevenire il rischio della manifestazione di debiti fuori bilancio, con una particolare attenzione alla fenomenologia debitoria afferente il contenzioso” (Corte dei conti, sez. reg. controllo Campania, n. 240/2017/PRSP).

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