Anche le società consortili a partecipazione pubblica sono soggette ai piani di razionalizzazione

Le società consortili a partecipazione pubblica rientrano a pieno titolo nella disciplina dettata dal Decreto Legislativo n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), in ragione della loro qualificazione soggettiva, con la conseguenza che le stesse sono assoggettate a razionalizzazione secondo i criteri e con le modalità indicate dagli artt. 20 e 24 del suddetto Testo Unico, senza deroghe di alcun tipo legate ai loro attuali caratteri organizzativi ed all’assenza di scopo di lucro: è quanto affermato dalla Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lazio, nel parere n. 27 del 30 aprile 2020.

Alla luce di tale principio, perciò, vi è l’obbligo per gli enti soci di assicurarne, in alternativa alla dismissione, la piena rispondenza ai requisiti minimi di redditività fissate dalle dette norme, nell’ambito delle finalità istituzionali e per le attività consentite, motivandone in concreto la convenienza rispetto all’utilizzo di formule diverse eventualmente meglio rispondenti agli obiettivi da perseguire.

Infatti, rientra nelle valutazioni degli enti interessati stabilire se l’attività da svolgere sia compatibile con il modello societario, anche in alternativa a organizzazioni di stampo pubblicistico reputate meno convenienti, ovvero se sia preferibile optare per altre specifiche forme pubbliche di gestione associata (come unioni di comuni e convenzioni).

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