TARSU: la classificazione degli immobili per gruppi spetta al Consiglio e non alla Giunta

Se il regolamento comunale in materia di TARSU non opera una distinzione fra gruppi di immobili, la Giunta non può procedere a tale differenziazione: è quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. V, nella sent. n. 8718 dell’11 maggio 2020.

Come è noto, l’art. 68, comma 1, lett, a), del Decreto Legislativo n. 507/1993, dispone che per l’applicazione della TARSU i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere la classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria.

A sua volta, il comma 2 dell’articolo citato dispone: “L’articolazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie è effettuata, ai fini della determinazione comparativa delle tariffe, tenendo conto, in via di massima, dei seguenti gruppi di attività o di utilizzazione:

  1. a) locali ed aree adibiti a musei, archivi, biblioteche, ad attività di istituzioni culturali, politiche e religiose, sale teatrali e cinematografiche, scuole pubbliche e private, palestre, autonomi depositi di stoccaggio e depositi di macchine e materiale militari;
  2. b) complessi commerciali all’ingrosso o con superfici espositive, nonché aree ricreativo-turistiche, quali campeggi, stabilimenti balneari, ed analoghi complessi attrezzati;
  3. c) locali ed aree ad uso abitativo per nuclei familiari, collettività e convivenze, esercizi alberghieri…“.

Detta norma deve interpretarsi coerentemente con quanto disposto dall’art. 42, comma 2, lett. f), del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), secondo cui spetta al Consiglio Comunale l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, oltre alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi, mentre è di competenza della Giunta la determinazione delle relative aliquote.

Di conseguenza, se nel regolamento comunale TARSU non vi è differenziazione, ai fini della determinazione delle tariffe, fra civili abitazioni e alberghi, limitandosi ad accorpare i relativi immobili in un’unica complessiva categoria fondata sull’uso lato sensu abitativo delle aree e dei locali che vi rientrano, la Giunta può concretamente determinare o rideterminare le tariffe, ma non può di propria iniziativa, senza invadere le attribuzioni di competenza consiliare e in assenza di preventiva modifica del regolamento, creare, tra gli immobili adibiti ad uso lato sensu abitativo, ulteriori sottocategorie ai fini della determinazione e dell’applicazione di tariffe differenziate.

 

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