Risponde di danno erariale il funzionario che, in assenza dell’adozione del bilancio consolidato dell’Ente, procede comunque ad una assunzione di personale: è il principio espresso dalla Corte dei Conti, sez. reg. giurisd. Marche, nella sent. 11 maggio 2020, n. 41, confermando un orientamento già presente nella giurisprudenza contabile (cfr., ad esempio, sez. reg. contr. Veneto, delib. 17 gennaio 2019, n.2/2019/PRSP).
Ed infatti, l’art. 9, comma 1-quinquies del D.L. n. 113/2016, prevede l’impossibilità per gli enti territoriali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione di una serie di atti contabili, fra cui anche l’approvazione del bilancio consolidato, il cui termine, come noto, è fissato al 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 151, comma 8, TUEL, per gli enti tenuti a tale adempimento (per il 2020, invece, a causa dell’emergenza epidemiologica in atto, il Decreto Rilancio, in fase di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, prevede eccezionalmente il termine del 30 novembre – art. 117).
Si tratta di un limite con carattere assoluto ed inderogabile, a tal punto che la giurisprudenza ha ritenuto anche impossibile, per le amministrazioni inadempienti, procedere all’acquisizione di personale in comando da altra amministrazione (cfr. sez. reg. contr. Abruzzo, delib. 9 giugno 2017, n.103/2017/PAR; sez. reg. contr. Puglia, delib. 21 giugno 2018, n. 98/2018/PAR).