L’Agenzia delle entrate, dopo la prima recente circolare (la n.8/2014) che dettava le regole per la concreta applicazione, torna sull’argomento con la ulteriore Circolare n. 9/E del 14 maggio 2014, a seguito di quesiti specificamente posti su varie questioni, concernenti i soggetti
beneficiari, l’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre misure agevolative. In particolare, tra le tante questioni affrontate dall’Agenzia, merita un’analisi quella riferita al calcolo del credito da erogare nel periodo di paga.
In base alle disposizioni introdotte dal decreto occorre calcolare il credito spettante al lavoratore su base annua e successivamente determinare l’importo che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga. In particolare, i sostituti d’imposta che erogano i redditi che danno diritto
al credito devono:
– verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro (comma 1-bis dell’art. 13);
– calcolare l’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo (comma 1-bis dell’art. 13), tenendo conto che il credito va rapportato al periodo di lavoro nell’anno (comma 3 dell’art. 1 del decreto);
– determinare l’importo da erogare in ciascun periodo di paga (commi 3 e 4 dell’art. 1 del decreto).
Per quanto concerne il primo punto (verifica della “capienza”), si precisa che i termini di confronto devono essere omogenei e, quindi, occorre calcolare le detrazioni spettanti in base ai soli redditi che dannopotenzialmente diritto al credito. In sostanza, l’imposta lorda sui redditi
di lavoro dipendente e assimilati deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa.
In relazione al secondo punto (calcolo del credito spettante), il comma 1- bis dell’art. 13 del TUIR prevede che se il reddito complessivo:
– non è superiore a 24.000 euro, il credito è di importo pari a 640 euro;
– è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito di 640 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.
Ad esempio, per un lavoratore impiegato per l’intero 2014 il cui reddito complessivo è di 24.800 euro, l’importo del credito spettante è pari a:
credito = 640 x [(26.000 – 24.800)/2.000] = 640 x 1.200/2000 = 640 x 0,6 = 384.
Per un lavoratore impiegato per l’intero 2014 il cui reddito complessivo è di 25.200 euro, l’importo del credito spettante è pari a:
credito = 640 x [(26.000 – 25.200)/2.000] = 640 x 800/2000 = 640 x 0,4 = 256
L’importo del credito si azzera al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro. Se il periodo di lavoro nell’anno 2014 è inferiore a 365 giorni,
l’importo del credito spettante, come precedentemente determinato, deve essere parametrato al numero dei giorni di lavoro dell’anno, calcolati tenendo conto delle regole ordinariamente applicabili per l’applicazione delle detrazioni previste dall’art. 13 del TUIR.
Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di euro 22.000 e che:
– ha cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2014 (120 giorni di lavoro nel 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito, pari a euro 640/365 x 120 = euro 210,41;
– ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno 2014 (212 giorni di lavoro del 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito, in quanto euro 640/365 x 212 = euro 371,73.