Dal 2020 diventa operativa la nuova IMU, secondo quanto previsto dalla Legge n. 160/2019, ed entro il 30 giugno sarà necessario adottare il regolamento relativo.
Ricordiamo, quindi, quali sono le aliquote di base previste dalla citata legge:
- per l’abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze: 0,5 per cento, con facoltà del Consiglio Comunale di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento (art. 1, comma 748);
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’ 9, comma 3-bis, del DL n. 557/1993: 0,1 per cento, con facoltà del Consiglio Comunale di ridurla fino all’azzeramento (art. 1, comma 750);
- fino all’anno 2021, per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,1 per cento, con facoltà del Consiglio Comunale di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento (art. 1, comma 751);
- per i terreni agricoli: 0,76 per cento, con facoltà del Consiglio Comunale di aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento (art. 1, comma 752);
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 0,86 per cento (di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato), con facoltà del Consiglio Comunale di aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento (art. 1, comma 753);
- per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753: 0,86 per cento, con facoltà del Consiglio Comunale di aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento (art. 1, comma 754).