La conversione in legge del decreto n. 16 del 6 marzo 2014 migliora sostanzialmente sia i tempi sia la possibilità del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, da parte degli enti locali. L’art. 3, del decreto convertito, ha sostituito il comma 573 ed inserito il comma 573- bis, all’articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Secondo la nuova formulazione del comma 573, quindi, Il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, bocciato dal Consiglio comunale, può essere riproposto, fino a 120 giorni dal 6 maggio 2014, data della legge di conversione, a condizione che non sia intervenuta la dichiarazione di dissesto e che si dimostri a Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente strutturalmente deficitario.
Per l’esercizio 2014, agli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall’art. 243 bis del Testo Unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente Sezione regionale della Corte dei Conti, ovvero delle Sezioni Riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consiliare, entro il termine perentorio di 120 giorni dal 6 maggio. Tale facoltà è subordinata all’avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell’avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell’ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio, di cui ai commi 573 e 573- bis, e sino alla conclusione della relativa procedura, le procedure esecutive, intraprese nei confronti dell’ente, sono sospese.
Ma il decreto in commento, interviene anche sui tempi e le modalità per l’adozione dei piani di riequilibrio finanziario, la cui procedura risulta pertanto esser quella di seguito descritta.
Il piano di riequilibrio
Il piano di riequilibrio decennale deve contenere tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate. Per il raggiungimento dell’obiettivo l’Ente: può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita; è soggetto ai controlli centrali in materia di copertura di costo di alcuni servizi ed è tenuto ad assicurare la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale; è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto; è soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale; è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria di tutti i residui attivi e passivi conservati in bilancio, nonché una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e dei procedimenti di realizzazione delle opere pubbliche ad esse sottostanti ed una verifica della consistenza ed integrale ripristino dei fondi delle entrate con vincolo di destinazione; è tenuto ad effettuare una rigorosa revisione della spesa con indicazione di precisi obiettivi di riduzione della stessa, nonché una verifica e relativa valutazione dei costi di tutti i servizi erogati dall’ente e della situazione di tutti gli organismi e delle società partecipati e dei relativi costi e oneri comunque a carico del bilancio dell’ente. Inoltre potrà accedere al Fondo di rotazione di cui all’articolo 243-ter, disponendo di immediata liquidità di cassa.
In caso di accesso al Fondo di rotazione l’Ente deve adottare entro il termine dell’esercizio misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, consistenti in: riduzione delle spese di personale, da realizzare in particolare attraverso l’eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1º aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all’effettivo incremento delle dotazioni organiche; riduzione almeno del dieci per cento delle spese per prestazioni di servizi, di cui all’intervento 03 della spesa corrente; riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti, di cui all’intervento 05 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie; blocco dell’indebitamento, fatti salvi i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi.
Entro 10 giorni dalla data della delibera di ricorso al riequilibrio pluriennale, lo stesso é trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all’articolo 155 del Tuel. Entro novanta giorni, la Commissione svolge la necessaria istruttoria. All’esito dell’istruttoria, la Commissione redige una relazione finale, con gli eventuali allegati, che é trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. La sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, entro 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione delibera sulla approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. In caso di approvazione del piano, la Corte dei Conti vigila sull’esecuzione dello stesso, adottando in sede di controllo apposita pronuncia.
Da segnalare infine che il comma 3, del citato articolo 3, ha spostato in avanti il termine oltre il quale non si può fare ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario, con conseguente obbligo di dichiarare il dissesto guidato. Infatti, all’articolo 243-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, l’ultimo periodo e’ sostituito con il seguente: “La predetta procedura non puo’ essere iniziata qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n 149.”.