Come è noto, per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l’art. 53, comma 23, della Legge n. 338/2000 consente eccezionalmente, per finalità di risparmio di spesa, l’attribuzione della responsabilità di un ufficio comunale agli amministratori locali.
Muovendo da tale premessa, è stato chiesto al MIT se il Sindaco di un comune di piccole dimensioni, in possesso del titolo di ingegnere, già responsabile dell’area tecnica, possa anche svolgere le funzioni di RUP. La risposta fornita, tramite il parere n. 3349 del 3 aprile 2025, è stata positiva.
Ed infatti, secondo gli esperti ministeriali, l’art. 15 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) prevede che il RUP debba essere individuato tra i dipendenti (assunti anche a tempo determinato) della stazione appaltante in possesso di adeguati requisiti di competenza, esperienza e professionalità. Tuttavia, la qualifica di dipendente della stazione appaltante, inteso in senso formale come rapporto di lavoro subordinato con l’ente, non sembra essere un requisito imprescindibile. Infatti, anche a seguito delle recenti modifiche introdotte con il decreto n. 209/2024, la stessa disposizione ammette in via residuale la possibilità di nominare RUP un dipendente appartenente a un’altra pubblica amministrazione, il che dimostra che il criterio dirimente per l’assunzione del ruolo non è la qualifica del rapporto di lavoro, bensì il collegamento funzionale alla struttura organizzativa della stazione appaltante tale da consentirgli di esercitare le funzioni gestionali connesse agli affidamenti pubblici, in particolare la titolarità di poteri di spesa e di firma sugli atti della procedura.
Ciò posto, considerato che il citato art. 53, comma 23, della legge n. 388/2000 introduce una deroga espressa al principio generale del pubblico impiego sulla separazione tra indirizzo politico e gestione, consentendo agli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell’organo esecutivo (sindaco o assessori) la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti anche di natura gestionale, può affermarsi che tale previsione costituisca, dunque, un’eccezione al principio per cui il RUP deve essere scelto tra i dipendenti della stazione appaltante (o di altre amministrazioni pubbliche), poiché consente che il Sindaco, qualora gli siano attribuite funzioni gestionali ai sensi di un’apposita disciplina regolamentare, possa esercitare poteri tipici della dirigenza, compresi quelli relativi alla gestione degli appalti pubblici (cfr. art. 107, comma 3, lett. a del TUEL).
Pertanto, se il regolamento dell’ente ha recepito tale impostazione e se il Sindaco, in qualità di responsabile dell’area tecnica, esercita effettivamente funzioni di gestione amministrativa e tecnica, secondo il MIT non vi sono ostacoli a ritenere che possa essere individuato come RUP ai sensi dell’art. 15 del Codice, in quanto egli opera nell’ambito di un rapporto di servizio con la stazione appaltante e dispone dei poteri di spesa e gestione richiesti per l’esercizio del ruolo.
A conferma di ciò, il medesimo art. 15, comma 2, del Codice prevede che, in caso di mancata nomina del RUP nell’atto di avvio dell’intervento pubblico, l’incarico è svolto dal responsabile dell’unità organizzativa competente per l’intervento (che, nel caso di specie, è proprio il sindaco).