Il principio contabile applicato 4.2, allegato al D. Lgs. n. 118/2011 individua analiticamente i crediti che possono essere esclusi dal calcolo e precisamente, ai sensi del punto 3.3, non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.
Non sono, altresì, oggetto di svalutazione, le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all’ente beneficiario finale, in quanto il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall’ente beneficiario finale.
Ai sensi del punto 3.7, del principio contabile citato, sono accertate per cassa le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l’approvazione del rendiconto.
Conseguentemente, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Campania, nella delib. n. 133/2025/PRSP, depositata l’11 aprile 2025, è corretto l’operato del Comune che esclude dal calcolo del FCDE i capitoli relativi alle somme trasferite dal Ministero dell’Interno per la locazione dell’immobile della caserma dei Carabinieri e al rimborso, da parte di altro Comune, delle quote di emolumenti del personale in convenzione.