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Modifica delle prestazioni svolte indicate in offerta: scatta l’esclusione

Secondo un consolidato orientamento, l’operatore economico che abbia rappresentato, con dichiarazione resa unitamente alla domanda di partecipazione alla gara, di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di capacità attraverso l’indicazione di determinate prestazione svolte, non può in corso di procedura (e meno che mai all’esito di questa) mutare la propria originaria dichiarazione, manifestando l’intenzione di avvalersi di altre prestazioni mai dichiarate prima: tale pratica confliggerebbe infatti con i principi di auto-responsabilità del dichiarante e di par condicio dei concorrenti, nonché con il fondamentale principio regolatore dell’evidenza pubblica in base al quale non è l’astratto possesso del requisito ad assumere rilievo in sé, bensì la concreta spendita di questo da parte del concorrente, non passibile di modifiche successivamente alla presentazione della domanda (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 2 maggio 2024, n. 3985; sez, V, sent. 1° giugno 2021, n. 4208 e sent. 13 agosto 2020 n. 5030).

Conseguentemente, come affermato dal TAR Lombardia, Milano, sez. II, nella sent. 7 aprile 2025, n. 1196, non è possibile modificare alcune delle prestazioni (nel caso specifico, forniture) indicate in fase di offerta in quanto non concluse a causa delle limitazioni alle transazioni internazionali imposte per la situazione del conflitto russo-ucraino. Secondo i giudici, infatti, i principi e le regole suesposte non possano essere derogate in via interpretativa invocando situazioni emergenziali di particolare gravità (quale potrebbe essere il conflitto russo-ucraino e le limitazioni che ne sono derivate alle transazioni commerciali e finanziarie) atteso che, se si ammettesse questa possibilità, si legittimerebbero decisioni basate su valutazioni non oggettive, rimesse alla libera scelta della stazione appaltante, che andrebbero incidere sull’esigenza di garantire al massimo la parità di trattamento degli operatori che partecipano alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici.

Conseguentemente, in caso di modifica delle prestazioni originariamente indicate, scatta l’esclusione dalla gara.